Archivio Notizie

Partner

Statuto

 ASSOCIAZIONE

 “IL sorriso di Titto Luca Maggi” ONLUS

 

CAPITOLO I – Denominazione, sede e durata

Art. 1) E’ costituita un’associazione senza fini di lucro di utilità sociale denominata “Il sorriso di Titto Luca Maggi ONLUS”, denominabile in breve anche come “Il sorriso di Titto ONLUS;

L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l’utilizzo dell’acronimo “onlus”.

Art. 2) L’Associazione ha sede in Roma, Via Casilina N. 205 presso la Parrocchia “S. Elena” e potrà  essere trasferita altrove con decisione del Consiglio Direttivo ratificata dall’Assemblea”. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Uffici di Collegamento e Sedi Secondarie in Italia e all’Estero.

Art. 3) La durata dell’Associazione è illimitata; l’anno sociale ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre.

CAPITOLO II – Fondamento, Identità e Scopi

Art. 4) Il fondamento dell’Associazione è nella divulgazione del sorriso di Luca Maggi, per noi Titto, che nonostante le sue difficoltà (atrofia cortico-ponto-cerebellare), è riuscito ad unire tante mani per formare un indissolubile  girotondo di persone, trasmettendo l’amore per la vita, la gioia di esistere, la fratellanza e la solidarietà.

Il sorriso di Titto ONLUS” è un’associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera  esclusivamente per i fini di solidarietà sociale; ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da qualsiasi altro tipo di organizzazione preesistente.

L’Associazione ha un rapporto diretto e prevalente nello svolgimento dei propri scopi con il Reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I di Roma, pur mantenendo   la piena autonomia tecnico-operativa;

Art. 5) Scopo dell’Associazione è perseguire finalità di utilità e solidarietà sociale, attraverso iniziative concrete volte a:

• favorire e migliorare la qualità della vita di persone svantaggiate, per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare riferimento ai minori affetti da patologie neuropsichiatriche, ricoverati presso i competenti Reparti Ospedalieri, Aziende sanitarie locali, Policlinici e Aziende Ospedaliere siti nel territorio nazionale e alle loro famiglie.

• Sensibilizzare  le istituzioni ed i privati ad una cultura positiva della disabilità che permetta l’integrazione  della stessa nella famiglia umana.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione può tra l’altro:

• Fornire aiuto materiale in termini di mezzi, sostegno economico ed assistenza socio sanitaria, a favore delle persone svantaggiate.

• Organizzare e gestire centri di ascolto, informazione, incontro e consulenza gratuiti.

• Collaborare con altre ONLUS o Enti Morali alla realizzazione dei progetti inerenti l’attività associativa.

• Promuovere, sviluppare e gestire attività ed iniziative culturali, medico-scientifiche, sociali, sportive, educative, spirituali, formative, pedagogiche, artistiche, ambientali ed organizzative per permettere un’integrazione reale delle persone svantaggiate nella società.

• Promuovere, sviluppare e gestire aiuti concreti come  borse di studio, inserimenti in strutture idonee alla crescita culturale e civile.

• Realizzare, divulgare  e pubblicare articoli, manuali, dispense, libri ed ogni tipo di materiale editoriale, registrazioni audiovisive o su supporti informatici relativi allo scopo dell’Associazione.

• Organizzare incontri, feste, eventi sportivi e tutto ciò che possa essere ritenuto collegato  al raggiungimento degli scopi sociali.

• Stipulare convenzioni con enti, associazioni e organismi al fine di favorire le attività connesse e consequenziali alle attività proprie della stessa.

• Svolgere tutte le attività, anche connesse al proprio scopo istituzionale, quale reperimento di fondi e mezzi finanziari.

Tali scopi sono perseguiti dall’Associazione nel rispetto del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460 (e successive modifiche ed integrazioni) che disciplina le “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)”; della Legge-quadro sul volontariato dell’11 agosto 1991, n. 266; e della Legge regionale del 26 aprile 1993, n. 28 (e successive modifiche ed integrazioni).

L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni.

I progetti vengono proposti dai Soci, esaminati e votati dal Consiglio Direttivo, e devono:

–     Rispettare la finalità dell’associazione

–     Essere sostenibili

–     Essere approvati con almeno 2/3 dei voti utili del Consiglio Direttivo.

Capitolo III – Soci

Art. 6) Sono soci dell’Associazione coloro i quali hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo, denominati Soci fondatori, nonché coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’Associazione. A partire dalla ratifica del Consiglio Direttivo, il richiedente assume a tutti gli effetti lo status  di Socio Ordinario. Tutti i Soci hanno l’obbligo morale e giuridico di versare, all’atto dell’ammissione, la quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumersi entro il mese di Dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo, dovrà essere versata entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, precisando che per l’anno 2012 la quota associativa viene stabilita in euro 50,00 (cinquanta/00) per i Soci Fondatori e in euro 30,00 (trenta/00) per i Soci Ordinari. Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo potranno essere nominati Soci Onorari dell’Associazione, le persone che rivestono particolare prestigio nei settori sociali, politici, artistici, economici e sportivi, nonché persone che si sono mostrate particolarmente vicine alla Associazione. Sono soci sostenitori le persone fisiche, gli Enti o le Associazioni che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell’Associazione, contribuiscono con donazioni, lasciti o finanziamenti a titolo gratuito o a fondo perduto per incrementare l’attività dell’Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci, in particolar modo da quelli che rivestono cariche sociali, sono da ritenersi personali, spontanee, gratuite e non interessate da conflitti di interesse.

Art. 7) Tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Sostenitori e Onorari, hanno i seguenti diritti:

• Essere regolarmente convocati a partecipare all’Assemblea;

• Rivolgersi per iscritto agli Organi amministrativi dell’Associazione, ricevendone risposta scritta;

• Godere dell’elettorato attivo e passivo (non godono dell’elettorato passivo ed attivo i Soci che non hanno versato la quota sociale annuale);

• Ricevere le pubblicazioni dell’Associazione;

• Partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione;

• Accedere a tutto il materiale divulgativo raccolto e prodotto dall’Associazione.

Tutti i Soci hanno i seguenti doveri:

• Osservare in ogni sua parte lo statuto dell’Associazione;

• Evitare qualsiasi azione, diretta o indiretta, che possa arrecare ingiusto danno morale o materiale all’Associazione,

• Denunciare ai competenti organi amministrativi dell’Associazione qualsiasi fatto o notizia di cui siano venuti a conoscenza, che possa in qualche modo ledere moralmente o materialmente, in maniera diretta o indiretta, l’Associazione o i singoli Soci;

• Collaborare con l’Associazione, a qualsiasi livello, ciascuno secondo la propria potenzialità e professionalità, per il raggiungimento dei fini associativi;

• Comunicare all’atto dell’iscrizione, un indirizzo di posta elettronica, mezzo preferenziale scelto dall’Associazione per qualsiasi comunicazione, e tenerlo aggiornato nel tempo.

Lo status di Socio si perde :

• Per recesso unilaterale dello stesso;

• Per morosità;

• Per radiazione o decadenza;

• Per decesso.

Ogni Socio è sempre libero di recedere dall’Associazione inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo: le dimissioni diventano immediatamente esecutive, se accettate dal Consiglio Direttivo. Qualora il Socio non provveda al versamento della quota entro 6 mesi dalla ricezione del sollecito, il Consiglio Direttivo può dichiarare la radiazione o decadenza del Socio inadempiente: gli effetti della dichiarazione di decadenza decorreranno dalla comunicazione della stessa al Socio inadempiente.

Art. 8) L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata presso la sede della medesima. Le quote non sono trasferibili.

Art. 9) L’esclusione dell’associato per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 cod. civ., è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci recedenti o esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Capitolo IV- Struttura e Organi Amministrativi

Art. 10) Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente e il vice Presidente.

Art. 11) L’Assemblea è costituita da tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Sostenitori e Onorari, e può essere ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di voto tutti i Soci che abbiano regolarmente corrisposto, per l’anno solare in corso, la quota associativa. E’ presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, mediante fax, email o raccomandata A.R./mano. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ed in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno quindici giorni di preavviso, decorrenti dalla data della posta elettronica, del timbro postale, o da quella indicata sulla ricevuta di consegna. L’assemblea è altresì convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati. In particolare all’Assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:

• Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

• Eleggere nell’ambito del Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento, un membro che appartenga alla discendenza delle famiglie Maggi Guido o Gerli Antonio, fatta salva eventuale rinuncia;

• Approvare, ed eventualmente integrare, il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

• Approvare il bilancio preventivo prima della chiusura dell’esercizio sociale annuale;

• Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo al relativo esercizio sociale;

• Deliberare sul merito dell’adesione, partecipazione, designazione di rappresentanti dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche o private;

• Formulare ogni tipo di proposta inerente le attività ed il funzionamento dell’Associazione.

All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

• Deliberare la modifica dello Statuto dell’Associazione;

• Deliberare lo scioglimento dell’Associazione medesima.

Art. 12) Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di dieci soci. In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 13) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Sono membri del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed i Consiglieri.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo  è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due membri del medesimo. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal membro più anziano di età. In caso di parità di membri del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente verrà riconosciuto decisionale se anche una eventuale votazione dovesse risultare paritaria.

Art. 15) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi  al Presidente o ad uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

• Accogliere o respingere le domande di nuova adesione all’Associazione;

• Deliberare la nomina e l’esclusione dei Soci;

• Fissare l’ammontare della quota minima associativa annuale;

• Ratificare i provvedimenti di propria competenza assunti dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;

• Regolamentare il funzionamento dell’Associazione;

• Coordinare l’attività dell’Associazione, dei singoli Soci o di gruppi di essi;

• Autorizzare le spese straordinarie;

• Ratificare i progetti presentati dai soci.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, il Vice-Presidente e tutti gli altri organi sociali.

Art. 16) Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei propri componenti, a maggioranza dei voti, e dura in carica tre anni, a decorrere dalla data della sua nomina; il suo mandato è rinnovabile.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e/o postali. Al Presidente spettano i seguenti compiti:

• Stipulare contratti o convenzioni con singoli esperti, sia se persone fisiche o giuridiche, Enti, Associazioni, ecc.;

• Convocare le riunioni del Consiglio Direttivo;

• Assumere, in caso di necessità o di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli a ratifica nella prima riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza, impedimento o vacanza le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente cessa dalla sua carica:

• Per dimissioni volontarie motivate (ratificate dal Consiglio Direttivo);

• Per decadenza del mandato;

• Su istanza del Consiglio Direttivo;

• Per decadenza dello stato di socio.

Art. 17) Il Segretario viene designato dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei propri componenti, rimane in carica tre anni a decorrere dalla data della sua nomina; il suo mandato è rinnovabile.

Sono compiti del Segretario:

• Coadiuvare il Presidente;

• Provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del Registro dei Soci;

• Provvedere al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta del Registro di protocollo, all’inoltro ed alla notifica degli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;

• Redigere e conservare i verbali delle riunioni degli Organi amministrativi.

Il Segretario cessa dalla sua carica:

• Per dimissioni volontarie motivate (ratificate dal Consiglio Direttivo);

• Per decadenza del mandato;

• Su istanza del Consiglio Direttivo;

• Per decadenza dello stato di socio.

Art. 18) Il Tesoriere viene designato dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei propri componenti, rimane in carica tre anni a decorrere dalla data della sua nomina; il suo mandato è rinnovabile.

Sono compiti del Tesoriere:

• Predisporre lo schema del bilancio preventivo secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo  e sottoporlo all’attenzione dello stesso entro il mese di dicembre di ogni anno;

• Predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;

• Provvedere alla tenuta dei registri contabili e della contabilità, nonché alla conservazione della documentazione relativa;

• Provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Consiglio Direttivo;

• Operare su conti correnti bancari e/o postali detenuti dall’Associazione.

Il Tesoriere cessa dalla sua carica:

• Per dimissioni volontarie motivate (ratificate dal Consiglio Direttivo);

• Per decadenza del mandato;

• Su istanza del Consiglio Direttivo;

• Per decadenza dello stato di socio.

Capitolo V- Risorse economiche

Art. 19) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

• quote associative;

• contributi volontari dei Soci;

• contributi di privati;

• contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche  o Private finalizzati al sostegno di specifiche o documentate attività o progetti;

• proventi da sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività di qualsiasi tipo promosse e/ o attuate dall’associazione o da altri in suo favore;

• contributi di organismi Internazionali;

• donazioni e lasciti testamentari;

• rendite di beni mobili ed immobili pervenute all’Associazione a qualunque titolo.

L’Associazione può acquistare beni mobili e immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività.

I rimborsi di spese sostenute dai Soci, per conto dell’Associazione o per compiti affidati loro dall’Associazione, potranno essere di volta in volta valutati e concessi dal Consiglio Direttivo, previa deliberazione assunta all’unanimità.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, in coincidenza dell’anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e gli altri documenti contabili. Il tutto dovrà essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione che dovrà avvenire entro il 30 aprile successivo (entro 120 giorni dalla chiusura dell’annata come per legge).

Capitolo VI- Scioglimento e adempimenti legislativi

Art. 20) L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea a maggioranza dei tre quarti o per inattività della stessa protratta per oltre due anni. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvederà alla nomina di 3 liquidatori e stabilirà i criteri di massima di devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge N. 662/1996, sceglieranno la ONLUS operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 21) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro I, titolo II del codice civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. N. 460/1997.

Art. 22) In ottemperanza al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 sulla “Privacy” (Tutela dei dati personali), gli Organi statutari dell’Associazione utilizzeranno i dati dei Soci esclusivamente per promuovere ed informare sulle attività della Associazione, previa autorizzazione da parte degli stessi. La cancellazione dei dati sarà effettuata in qualsiasi momento, previa richiesta degli interessati.

 

Fotogallery

Newsletter


Vuoi essere sempre informato? Inserisci i dati.